STATUTO
IL BILANCIERE
Associazione Nazionale Consulenti della persona, della coppia e della famiglia
Approvato nell'Assemblea del 26/02/2022
Registrato il 10/03/2022 al n.355 Serie III
Codice identificativo TJJ22L000355000JJ
Art. 1 – Denominazione, sede e durata
- 1 È costituita l’Associazione Nazionale Consulenti della persona, della coppia e della famiglia denominata “Il Bilanciere” che potrà essere semplicemente chiamata “Associazione Nazionale Il Bilanciere”. Tale denominazione vuole riprendere la descrizione che don Paolo Liggeri, considerato Padre della Consulenza familiare in Italia per aver fondato il primo consultorio di ispirazione cristiana nel 1948 a Milano, ha riportato nel 1965 in uno dei suoi scritti in cui si legge che “possiamo rassomigliare il Consultorio ad un orologio: il Direttore ne è la molla, gli specialisti le diverse rotelle dell'ingranaggio, ma il Consulente è il bilanciere. Assolve, cioè, un compito particolarmente vitale per il funzionamento di tutto l'ingranaggio, perché il movimento di tutto l'ingranaggio sia scorrevole, preciso, equilibrato, pulsante di vita”. L’Associazione ha carattere professionale e natura privatistica, opera senza vincolo di rappresentanza esclusiva e non ha scopo di lucro.
- 2 Il logo dell’Associazione riprende l’immagine citata nel comma precedente ed è costituito dall’immagine di un bilanciere costituito da un’àncora, che rappresenta il professionista, ed un volano, che rappresenta la ruota metodologica (Art. 4) e quindi lo strumento che è possibile utilizzare nella relazione di aiuto con la/le persona/e, rappresentato dalla ruota di scappamento.
Sulla scritta “Il Bilanciere” compare la sagoma di un tetto che ricorda l’Istituto La Casa di Milano all’interno del quale è nato il primo Consultorio Familiare Italiano. Inoltre, attraverso quest’ultimo simbolo, il logo evoca la centralità che ha la famiglia nell’intervento del Consulente della persona, della coppia e della famiglia e, al tempo stesso, il clima familiare specifico, appunto, della Consulenza Familiare.
- 3 I principi ispiratori di base sono:
– Principio di storicità: l’Associazione vuole radicarsi in una continuità storica che fonda le sue radici in quanto verrà riportato nell’ Art. 3, §§1-3, ed anche nel precedente § 1 di questo medesimo articolo;
– Principio di trasparenza: l’Associazione si impegna a comunicare ad ogni Socio la totalità della normativa vigente, specie a riguardo dei criteri di ammissione, copertura assicurativa, attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati;
– Principio di relazione: per valorizzare l’essenzialità e la difesa di questo valore, l’Associazione si adopera per garantire i servizi di aiuto e di formazione anche in modalità telematica a distanza. Sceglie inoltre di adottare una struttura circolare e non piramidale, per accogliere l’apporto delle proposte e dei talenti di professionisti di diverse esperienze e formazioni;
– Principio di professionalità: seguendo i dettami legislativi, l’Associazione vuole tutelare e valorizzare lo specifico servizio dei professionisti che la compongono, con metodologie e strumenti chiari tali da liberarli da ambiguità e/o somiglianze con altre professioni.
- 4 La sede legale è stabilita a Frosinone, in Viale Europa n° 38. Per garantire una presenza territoriale ed una vicinanza ai propri Soci, l’Associazione, attraverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo (Art. 12), ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, delegazioni regionali ed estere o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece all'Assemblea dei Soci (Art. 11), a modifica del presente Statuto, deliberare sull’eventuale trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.
- 5 La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 2 – Definizione del “Consulente della persona, della coppia e della famiglia”
- 1 Il Consulente della persona, della coppia e della famiglia (da ora in poi denominato anche semplicemente “Consulente”) è il Professionista dell’Ascolto ed il Curatore delle Relazioni; il suo intervento così come la sua formazione è prettamente socio-educativo; lavora con metodologie e tecniche specifiche che utilizza per aiutare la persona (singola, in coppia o come nucleo familiare) a ritrovare le risorse interne ed esterne per superare il momento di difficoltà relazionale ed esperienziale sperimentato nel qui ed ora. La sua professione e le attività che svolge non sono di tipo terapeutico né di tipo diagnostico e per questo non si sovrappongono con quelle riservate per Legge ai soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c., o alle professioni sanitarie disciplinate da specifiche normative, ma collabora con esse per il benessere della persona, della coppia e della famiglia.
- 2 In particolare nei percorsi di aiuto egli:
- a) Attua percorsi inerenti la relazione di aiuto per valorizzare la persona nella sua totalità in quanto essere unico ed irripetibile;
- b) Accompagna la persona che si rivolge a lui in un percorso di aiuto, la consulenza familiare, che si configura come un vero e proprio cammino condiviso tra il professionista, il Consulente, e la persona che a lui si rivolge e affida la sua richiesta di aiuto;
- c) Lavora in sinergia con altri specialisti di diverse discipline, preferibilmente all’interno di una equipe interdisciplinare;
- d) Espleta la propria professione sia come libero professionista che per conto di strutture ed enti, privati o pubblici;
- e) Svolge la sua professione sia nei Consultori Familiari che in Studi privati, Centri di aiuto per la famiglia, Sportelli di Ascolto così come nella Scuola;
- f) Rispetta le convinzioni etiche delle persone;
- g) Favorisce nelle persone la maturazione necessaria per fare le proprie scelte in autonomia, con responsabilità e consapevolezza;
- h) Ha l’obbligo del segreto professionale tranne nei casi, eventualmente, stabiliti dalla Legge.
Art. 3 – Consulenza familiare e Consultori Familiari
- 1 La consulenza familiare è intesa come una metodologia di aiuto alla persona, alla coppia e alla famiglia. Denominata alla sua origine come Consulenza matrimoniale e prematrimoniale, nacque negli Stati Uniti nel 1929 con Abraham e Hannah Stone a New York City, con Paul Popenoe a Los Angeles nel 1930 e con Emily H. Mudd a Philadelphia nel 1932. Nel 1938 iniziò ad esistere in Inghilterra con Herbert Gray. Nel X Congresso estivo annuale sulla tecnica di consulenza tenutosi il 5 agosto 1957, P. Popenoe diede una definizione sufficientemente chiara ed efficace: “La consulenza è intesa come un mezzo per acquisire esperienza, un’opportunità offerta all’individuo per facilitare la sua evoluzione verso la maturità e per rendere attive le sue capacità potenziali”.
- 2 In Italia la Consulenza matrimoniale e prematrimoniale approdò nel 1948 grazie a don Paolo Liggeri con l’istituzione del primo Consultorio Familiare di ispirazione cristiana. Fondamentali sono stati gli studi ed i Congressi dell’Unione Internazionale degli Organismi Familiari (UIOF) per diffondere nel mondo questa professione. Un’ulteriore definizione è introdotta anche da J. Wallis durante il Convegno Internazionale di esperti di problemi matrimoniali, tenutosi a Milano dal 20 al 23 giugno 1963 definendo la consulenza: “un modo per aiutare le persone, mediante il mezzo della discussione personale, a far fronte alle difficoltà nel modo più efficace e riuscire a rendere più felici e più stabili le loro relazioni con altre persone”. Parallelamente a tutto ciò sorgono in Italia i vari Consultori di ispirazione cristiana come, ad esempio, quello di Verona nel 1953, di Lodi nel 1956, di Padova nel 1957, di Napoli nel 1962, di Trento e Ivrea nel 1965, di Roma, Varese e Messina nel 1966, di Taranto e Sassari nel 1967, di Biella e Udine nel 1968 fino alla Costituzione, nello stesso anno dell’UCIPEM (Unione Italiana dei Consultori Italiani prematrimoniali e matrimoniali).
- 3 Padre Charles Vella, che a Malta costituì a partire dal 1957 sette Consultori Familiari, propose in Italia, all’inizio degli anni ’70, “un biennio di formazione per consulenti familiari […] secondo il Programma del Centro Internazionale Studi Famiglia” , andando così ad essere uno dei primi che iniziò a parlare di consulenza familiare. Nel 1971 l'ISPASA (Istituto Siciliano di Psicologia Applicata e di Scienze Antropologiche) promosse un seminario di studio a Zafferana Etnea, dove si parlò della figura dei consulenti familiari e si decise di organizzare a Catania un corso biennale a carattere regionale per la formazione degli stessi. Successivamente, sempre in Italia, ci sono state altre esperienze formative per formare consulenti familiari quali il corso del 1974-75 condotto da Jean Lemaire a Torino e quello del 1975 presso l’Istituto La Casa di Milano. Nel 1976 Padre Luciano Cupia, a Roma, e qualche anno dopo Padre Domenico Correra, a Napoli, fondano le prime Scuole Triennali per Consulenti familiari.
- 4 I Consultori Familiari, in particolare quelli di ispirazione cristiana, sono sempre stati il luogo più idoneo in cui questo professionista esplica il suo servizio e la sua professione, sia in forma gratuita come volontariato che percependo il giusto onorario.
- 5 I Consultori Familiari vogliono essere una risorsa educativa importante per la crescita e lo sviluppo della società e il Direttorio di Pastorale Familiare afferma la necessità che il servizio del Consultorio Familiare “si sviluppi di norma sia in interventi di consulenza vera e propria a persone, a coppie e a famiglie in circostanze di difficoltà o in crisi di relazione, sia in interventi di prevenzione attraverso iniziative di formazione e di impegno culturale sul territorio e nella comunità.” Come dice la parola stessa la famiglia è al Centro di tutto l’impegno dei Consultori Familiari e dei professionisti che ne compongono le equipe. Ecco che, a riguardo dei consultori familiari di ispirazione cristiana, il magistero di Papa Francesco sottolinea che “la nuova evangelizzazione trova nella famiglia la prima delle risorse sociali, culturali e spirituali. Si tratta infatti di “accompagnare, discernere e integrare la fragilità”, nell’azione pastorale, e nella vita quotidiana delle famiglie”. La metodologia operativa del consultorio familiare è costituita dalla équipe interdisciplinare in cui sono presenti i Consulenti e le varie figure professionali richieste dalle disposizioni di legge per le attività proprie del consultorio. Già da decenni Sergio Cammelli aveva individuato nel “Consulente familiare e nell’equipe […] gli strumenti che caratterizzano i nostri consultori”.
In Italia essi sono rappresentati da due organismi principali: l’UCIPEM nata nel 1968 e la CFC nata nel 1978.
Art. 4 – Metodologia della consulenza familiare
- 1 La possibile metodologia e gli strumenti di riferimento del Consulente, per poter attuare un efficace percorso di consulenza familiare con la persona, o le persone, che gli chiedono aiuto, è descritta nel costrutto “The Methodological Wheel”, ossia “La Ruota Metodologica” nata con l’obiettivo di raccogliere tutti i fondamenti teorici e gli strumenti inerenti la Consulenza Familiare sin dalla sua nascita. Tale costrutto resta aperto a quelli che saranno altri possibili contributi.
- 2 Tale costrutto fa riferimento all’immagine della ruota per le seguenti motivazioni:
– dà l’idea di movimento: la Consulenza Familiare è una professione dinamica;
– fa parte di un insieme di più ingranaggi e parti specifiche: nella Consulenza Familiare ogni ingranaggio è necessario all’evolversi della relazione di aiuto e tanti sono gli autori e gli strumenti messi in campo;
– è vista come cerchio e quindi rappresenta la forma della perfezione, della compiutezza e dell’armonia: la PERSONA, centro di attenzione della consulenza familiare, è perfetta, compiuta ed armonica;
– possiede una circonferenza che delimita l’interno dall’esterno: la professione del Consulente della persona, della coppia e della famiglia ben distinta dalle altre professioni.
- 3 L’obiettivo principale del costrutto della Ruota Metodologica è quello di mettere a disposizione dei professionisti del settore – e di coloro che si preparano ad affrontare un percorso di studi in questo ambito – un supporto completo fatto di teorie, strumenti e tecniche, che sia facilmente fruibile e completo e che riesca, soprattutto, a dare una visione di insieme di questa professione a partire dai padri fondatori della consulenza familiare.
Art. 5 – Scopi e Finalità dell’Associazione
- 1 L’Associazione non persegue finalità di lucro.
- 2 L’Associazione si propone di tutelare, senza vincolo di rappresentanza esclusiva, la professione e la professionalità del Consulente, valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela delle persone che chiedono aiuto nel rispetto delle regole sulla concorrenza, ai sensi dell'art. 2, L. 4/2013.
- 3 Al fine di perseguire le finalità espresse al comma precedente, l’Associazione intende:
- promuovere la figura professionale del Consulente della persona, della coppia e della famiglia;
- sensibilizzare l’opinione pubblica ed i responsabili di enti pubblici e privati sulla professionalità e le caratteristiche specifiche di questa figura professionale che non vuole invadere il campo di azione degli altri professionisti dell’ambito della relazione di aiuto;
- instaurare e mantenere contatti con gli organismi nazionali ed internazionali che operano nei vari settori della formazione, della Consulenza Familiare e degli interventi in favore di singoli, coppie e famiglie al fine di condividerne buone prassi e competenze;
- promuovere forme di garanzia a tutela della persona che chiede aiuto e, in particolare, l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti e per altre esigenze di cui all'art. 2, § 4 della L. n. 4/2013;
- formare direttamente o tramite altri enti qualificati i professionisti della Consulenza Familiare;
- ai sensi dell’art. 2, § 3, L. 4/2013, promuovere, anche attraverso iniziative specifiche, la formazione permanente dei propri iscritti, per favorire l’aggiornamento dei professionisti e degli operatori consultoriali e vigilare sulla condotta professionale degli associati stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione del codice deontologico adottato;
- promuovere ricerche e pubblicazioni sulla professione e professionalità del Consulente della persona, della coppia e della famiglia;
- promuovere ricerche e studi relativi alla persona, alla coppia ed alla famiglia;
- realizzare ricerche, studi, pubblicazioni, documentazioni inerenti all’attività consultoriale o professionale con particolare riferimento agli interventi in favore della coppia e della famiglia;
- organizzare convegni e conferenze a tema e prendere ogni altra iniziativa che si ritiene idonea, nonché costituire eventuali commissioni di studio;
- promuovere e realizzare ogni altra attività in linea con le finalità statutarie di cui al §2 e nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge che ne individuano e regolano lo svolgimento.
Art. 6 – Soci
- 1 L’Associazione è composta da Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci in Formazione e Soci Affiliati.
– Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o ne sono ammessi entro una settimana dalla sua Costituzione. Essi pagano la quota associativa ed hanno diritto di voto;
– Soci Ordinari sono i Consulenti che richiedono di iscriversi all’Associazione, in possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di almeno 5 anni;
- avere frequentato e superato con esito positivo un corso di formazione triennale alla Consulenza familiare organizzato dall’Associazione stessa o da altro ente pubblico o privato ritenuto idoneo dall’Associazione;
- avere effettuato il Tirocinio presso consultori familiari, studi professionali, centri di consulenza familiare, studi aggregati, sportelli di ascolto ed altre strutture similari, convenzionate con l’Associazione, della durata minima di 12 mesi e per minimo 200 ore a partire dalla data di inizio del Tirocinio fino alla data di richiesta a Socio Ordinario, effettuato secondo la metodologia della Consulenza Familiare ed in conformità alle norme previste dai Regolamenti specifici in vigore previsti dall’Associazione stessa;
- aver superato un colloquio sull’esperienza di Tirocinio con una apposita commissione istituita dall’Associazione stessa;
- possono richiedere di iscriversi come Soci Ordinari anche i Consulenti che, alla luce di una documentata attività di consulenza, sono ritenuti idonei dal Comitato Tecnico-Scientifico (Art. 16) a seguito di un colloquio e alla presentazione di un Curriculum Vitae. Anch’essi pagano la quota associativa ed hanno diritto di voto;
– Soci Onorari, nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, sono coloro ai quali vengono riconosciuti particolari meriti nel campo della professione di Consulente della persona, della coppia e della famiglia. Il Socio Onorario ha diritto di voto ed è esentato dal versamento della quota associativa. Sono Soci Onorari di diritto i Presidenti uscenti.
– Soci in Formazione sono coloro i quali partecipano alla vita associativa durante il periodo di tirocinio di 12 mesi da svolgere presso Strutture, Enti, Studi privati, Organizzazioni e Consultori Familiari convenzionati con l’Associazione stessa, anch’essi pagano la quota associativa ed hanno diritto di voto;
– Soci Affiliati sono coloro che decidono di non svolgere il Tirocinio e partecipano alle varie proposte formative e di aggiornamento promosse dall’Associazione stessa, anch’essi pagano la quota associativa ed hanno diritto di voto.
- 2 Tutti i Soci accettano senza riserve lo Statuto, il Codice deontologico, i Regolamenti dell'Associazione e le delibere assunte dagli organi della stessa e, fatta eccezione per i Soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa Tutti i Soci possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede dell’Associazione a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e di impegnarsi a non divulgarla.
Art. 7 – Ammissione di nuovi Soci
- 1 Le domande di richiesta di ammissione a Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione fatto salvo per i Soci Onorari. Fatto salvo il successivo § 3, il Consiglio Direttivo può affidare tale compito, con apposita delibera, ad un singolo Consigliere.
- 2 Il richiedente che vuole essere ammesso come Socio deve dichiarare di accettare le finalità statutarie, ed impegnarsi nello svolgimento delle attività previste nello Statuto per il raggiungimento delle stesse finalità.
In particolare, le categorie di Soci in possesso dei requisiti necessari, così come da Regolamento Generale, si impegnano a svolgere l’attività di Consulente all’interno di Consultori Familiari pubblici o privati, Centri di consulenza familiare, Studi professionali o servizio ritenuto similare dal Consiglio Direttivo, sempre nel pieno rispetto delle finalità che l’Associazione si propone.
- 3 Ai fini dell’ammissione a Socio Ordinario, l’idoneità del candidato viene accertata da un'apposita commissione, da due a cinque membri, nominata dal Consiglio Direttivo, attraverso un colloquio personale e la valutazione di titoli e documenti del candidato, così come previsto dall'Art. 6 del presente Statuto. È auspicabile che venga nominato in Commissione anche un membro del Comitato Tecnico-Scientifico. La delibera di ammissione è assunta dalla Commissione stessa e comunicata all’interessato entro 15 giorni; negli stessi termini è comunicato, con motivazione espressa, l’eventuale diniego.
- 4 La qualità di socio cessa a seguito di recesso, esclusione o decesso.
- 5 Il recesso si manifesta in forma scritta tramite Raccomandata A/R o PEC con decorrenza dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo, fatto salvo il caso in cui il Socio si sia impegnato in una specifica attività e ciò comporti un danno per l’Associazione.
- 6 I provvedimenti di esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente (Art. 13) all’Assemblea dei Soci per gravi violazioni, anche delle delibere assunte o dei regolamenti, e per comportamenti non conformi ai principi e alle finalità dell'Associazione o che ne danneggino gravemente l'immagine o ancora in caso di mancato pagamento della quota sociale, successivamente ad un avviso di messa in mora precedentemente inviatogli. Della proposta di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’Interessato, per Raccomandata A/R o PEC, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni. L’Assemblea dei Soci delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall’Assemblea dei Soci potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell’Interessato, al Consiglio Direttivo, con le modalità di cui al § 5.
Art. 8 – Elenco dei Professionisti
L’Associazione provvede ad iscrivere i Professionisti ammessi a Socio in un apposito Elenco e lo aggiorna costantemente.
Art. 9 – Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di partecipazione dei Soci, stabilita con determina del Consiglio Direttivo; dai contributi versati da persone o enti, da donazioni e lasciti e da ogni altra sopravvenienza attiva.
Art. 10 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico.
Art. 11 – L’Assemblea dei Soci
- 1 L’Assemblea dei Soci ha il compito di determinare l’orientamento generale dell’attività sociale ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 2 L'Assemblea si riunisce in convocazione ordinaria e straordinaria e garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi e la dialettica democratica tra gli associati.
- 3 L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate, la prima con almeno 15 giorni di preavviso e la seconda con almeno 7 giorni, dal Presidente che, congiuntamente al Consiglio Direttivo, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne presiede i lavori. La convocazione può essere inviata con preavviso scritto o con ogni altro mezzo, anche telematico, purché idoneo a dare garanzia di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
- 4 L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Le votazioni sono prese, in prima e seconda convocazione a maggioranza dei voti dei presenti, non computando gli astenuti. L’assemblea deve essere inoltre riunita quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 5 Fatto salvo che per la delibera di cui al §8 lett. c, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 3/4 dei soci iscritti ed in seconda convocazione con almeno la metà più uno degli iscritti. Le votazioni sono prese in prima e seconda convocazione a maggioranza dei voti dei presenti, non computando gli astenuti.
- 6 I Soci hanno facoltà di farsi rappresentare per delega da un altro Socio; ogni Socio può essere portatore di una sola delega.
- 7 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- 8 Le riunioni dell’Assemblea e le relative deliberazioni si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (tele-audio conferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che nell’avviso di convocazione siano indicate le modalità con le quali effettuare il collegamento.
- 9 Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
- deliberare le linee di indirizzo dell'attività annuale dell'Associazione;
- deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo;
- eleggere, fra tutti coloro che rivestono la qualifica di Socio, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Probiviri (Art. 17);
- decidere su ogni altra questione ad essa affidata dalla Legge, dal presente Statuto o che il Consiglio Direttivo decida di sottoporle.
- 10 Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
- deliberare in merito alle modifiche statutarie;
- deliberare in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- deliberare, a maggioranza dei 3/4 dei soci iscritti, lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio residuo.
Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche non intervenuti o dissenzienti, e formano oggetto di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (Art. 14).
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo
- 1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove Soci eletti dall’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo coloro che sono eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo Soci con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado nonché con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado con coloro che sono eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco.
- 2 Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri, elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente (Art. 13), il Segretario e il Tesoriere (Art. 15).
- 3 A ciascuno dei consiglieri che non rivestono le qualifiche di cui al precedente paragrafo affida una delle seguenti deleghe:
- alla Rivista dell’Associazione con potere di nominare un Comitato di Redazione e coordinarlo;
- al Sito Web con funzione di raccordo con il webmaster ed altri eventuali collaboratori da lui scelti;
- al Tirocinio con funzione di coordinarne l’attuazione attraverso convenzioni e di verificarne il corretto svolgimento così come illustrato nei Regolamenti dell’Associazione in vigore.
- 4 Ad ogni consigliere il Consiglio Direttivo può affidare propri compiti o funzioni con apposita delibera.
- 5 Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede attingendo al primo nominativo dei non eletti della lista inerente all’ultima elezione. In assenza di un nominativo disponibile, il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l’Assemblea per l’elezione del nuovo consigliere. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
- 6 Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo l’Assemblea dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine di 60 giorni.
- 7 Le riunioni del Consiglio sono convocate almeno otto giorni prima della data della riunione, con avviso contenente l'ordine del giorno inviato con ogni mezzo idoneo a dare prova dell’avvenuta ricezione. In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato non meno di tre giorni prima della riunione. Le riunioni e le relative deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano, anche per tele-audio conferenza, tutti i consiglieri in carica e tutti siano stati sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
- 8 Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (tele-audio conferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che nell’avviso di convocazione siano indicate le modalità con le quali effettuare il collegamento.
- 9 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, non computando il voto degli astenuti.
- 10 Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione, ad eccezione di quanto il presente Statuto assegna alle competenze dell'Assemblea. Esso può delegare, per singoli atti e a tempo determinato, i suoi poteri al Presidente o singoli Consiglieri.
- 11 In particolare al Consiglio Direttivo spetta:
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari e, in generale, il perseguimento dei fini sociali;
- presentare all'approvazione dell'Assemblea le linee-guida di azione annuale per il perseguimento delle finalità statutarie;
- deliberare l'ammissione, la decadenza o l'esclusione dei Soci;
- redigere eventuali regolamenti e/o codici di condotta relativi al presente statuto, da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- istituire, sotto la propria responsabilità, nuovi organi delegati, consultivi di controllo o di altra natura, uffici amministrativi e di segreteria, nominandone i relativi componenti;
- determinare la quota sociale ed eventuali sue integrazioni nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità;
- convocare, salvo quanto sopra, l'assemblea ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
- nominare al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare l'ammissione dei Soci;
- proporre l’esclusione dei Soci;
- proporre all'assemblea eventuali modifiche statutarie;
- ogni altro atto/delibera che lo Statuto non affidi all'Assemblea, forma il bilancio preventivo e consuntivo, propone l’importo delle quote sociali, amministra i fondi sociali, delibera su tutti gli oggetti concernenti la vita dell’Associazione.
- 12 Al Consiglio Direttivo spetta, altresì, il compito di vigilare sui Soci aderenti all’Associazione affinché rispettino le indicazioni statutarie, il Codice deontologico, i Regolamenti in vigore e mantengano i requisiti richiesti dallo Statuto, dal Codice deontologico e dai Regolamenti in essere per mantenere la qualifica di Socio. A tale scopo il Consiglio Direttivo può provvedere alle opportune verifiche tramite persone qualificate opportunamente delegate. Ѐ ammesso, da parte dei soci, il ricorso al Collegio dei Probiviri per quanto eventualmente viene contestato entro 30 giorni dal ricevimento di eventuale comunicazione scritta dei provvedimenti adottati.
Art. 13 – Il Presidente ed il Vicepresidente
- 1 Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
- convocare, almeno una volta l'anno, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- dare esecuzione alle delibere approvate dagli organi dell'Associazione;
- convocare il Consiglio Direttivo, presiedendolo e proponendo le materie da trattare;
- firmare gli atti e quanto occorra per l'attuazione delle deliberazioni adottate;
- sorvegliare sul buon andamento amministrativo della Associazione;
- curare l'osservanza dello Statuto promuovendone l'eventuale riforma;
- adottare, se lo ritiene necessario ed urgente, ogni provvedimento opportuno anche di straordinaria amministrazione con l'obbligo di riferirne alla sua prima seduta utile al Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 2 Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vicepresidente spetta, altresì, la legale rappresentanza dell'Associazione, ove il Presidente sia impedito nelle sue funzioni.
Art. 14 – Il Segretario
Viene nominato dal Consiglio Direttivo all’interno del Consiglio Direttivo medesimo e dura in carica cinque anni. Avrà cura di redigere i verbali del Consiglio e dell’Assemblea, di conservare il protocollo dell’Associazione, provvedere alle varie comunicazioni verso l’esterno, realizzare e custodire un Archivio.
Art. 15 – Il Tesoriere
Viene nominato dal Consiglio Direttivo all’interno del Consiglio Direttivo medesimo e dura in carica cinque anni. Il tesoriere pensa alla gestione economica dell’Associazione, a mantenere i rapporti con il Professionista che cura la contabilità e predispone il bilancio da illustrare ogni anno all’Assemblea.
Art. 16 – Il Comitato Tecnico-Scientifico
- 1 Il Comitato Tecnico-Scientifico è formato da cinque professionisti che possono essere nominati tra i Soci Fondatori, Onorari o Ordinari oppure tra professionisti esterni all’Associazione che si occupano, anche in modo non esclusivo, di relazioni umane e di aiuto alla persona, alla coppia e alla famiglia. Tra di essi viene scelto un Presidente del Comitato con funzioni di coordinamento.
- 2 I Membri del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo che incarica uno di essi quale presidente del Comitato medesimo. Durano in carica cinque anni.
- 3 La funzione del Comitato Tecnico-Scientifico è sia quella di curare la programmazione e l’attuazione di eventi, convegni, giornate formative, pubblicazioni et similia, proponendo tutto ciò annualmente al Consiglio Direttivo in un apposito documento. È sua funzione anche quella di analizzare e confermare le eventuali proposte formative, le pubblicazioni e i programmi dell’Associazione stessa affinché siano conformi alle finalità ed agli scopi dell’Associazione stessa e nel rispetto delle altre Professioni affini.
- 4 Il Comitato Tecnico-Scientifico si raduna costantemente su convocazione del Presidente e può scegliere, come sesto membro, un segretario del Comitato medesimo anche tra i soci ordinari, in formazione od affiliati.
- 5 Altra funzione è quella di analizzare (a norma dell’Art.6 §1 lett. e.) l’eventuale documentazione relativa ad una comprovata attività di consulenza familiare da parte di professionisti che ne facciano richiesta e che il Comitato Tecnico-Scientifico può ritenere idonei ad aderire come Soci Ordinari all’associazione stessa a seguito di un colloquio e alla presentazione di un Curriculum Vitae dettagliato.
- 6 Il Comitato Tecnico-Scientifico incarica, possibilmente, uno dei suoi membri ad unirsi alla Commissione chiamata a decretare l’idoneità dei candidati ad aderire come Soci Ordinari all’Associazione stessa (Art. 7 §3).
Art. 17 – Il Collegio dei Probiviri
- 1 Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei Soci, si compone di tre membri eletti tra i Soci Fondatori, Ordinari o Onorari, ed elegge al proprio interno un Presidente. Fatta eccezione del primo mandato, i componenti devono possedere almeno 5 anni di iscrizione all’Associazione. Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni. Esso è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri eletti.
- 2 Il Collegio dei Probiviri decide, inappellabilmente:
- sulle violazioni al presente Statuto ed al Codice deontologico dell’Associazione da parte degli associati, su istanza di qualsiasi associato;
- sulle violazioni contestate agli organi dell'Associazione, previa delibera dell’Assemblea;
- sul ricorso presentato dai Soci esclusi o dagli aspiranti Soci la cui richiesta sia stata rifiutata dai provvedimenti del Consiglio Direttivo;
- sul ricorso di coloro che avendo la qualifica di Socio in Formazione, pur avendo svolto il Tirocinio, non sono ritenuti idonei ad essere qualificati quali Soci Ordinari e svolgere le specifiche attività ad essi riconosciute.
- 3 Esso, inoltre, è competente per promuovere una conciliazione su ogni controversia che possa insorgere tra gli Associati e l’Associazione.
Art. 18 – Il Collegio dei Sindaci o Sindaco Unico
- 1 L’Assemblea elegge un Collegio dei Sindaci composto da un numero variabile di membri da 3 a 5 o un Sindaco Unico.
Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci valgono le norme di cui al precedente Art. 12 §1 dello Statuto. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall’Assemblea dei Soci, il Collegio potrà essere affiancato da una figura professionale iscritta nell’albo dei Revisori legali dei conti (se necessario) nominata dall’Assemblea dei Soci stessa. Il Collegio si riunisce almeno semestralmente per la verifica dei conti e il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio consuntivo.
- 2 L'organo dei Sindaci di cui al comma precedente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile per non più di due mandati.
Art. 19 – Gratuità delle cariche
Ai componenti degli Organi Sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente deliberate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Art. 20 – Scioglimento dell’Associazione e destinazione del patrimonio
- 1 Lo scioglimento dell’Associazione si verifica di diritto quando il numero dei Soci ordinari divenga inferiore a dieci. In ogni altro caso può esser deliberato con le maggioranze previste dall'art. 11, § 9, lett. c., dall’Assemblea dei Soci.
- 2 Con la delibera assembleare di scioglimento vengono nominati uno o più liquidatori ed il patrimonio residuo dell’Associazione viene devoluto a favore altri Enti con finalità analoghe che operano in favore della famiglia, specificatamente individuati.
Art. 21 – Norme transitorie
Nel rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione, in deroga a quanto previsto dall’Art. 6,§1, lett. e., del presente Statuto, entro sei mesi dalla data di costituzione dell’Associazione stessa, possono essere ammessi in qualità di Soci Ordinari tutti i professionisti già iscritti con analoga qualità in un’altra associazione professionale operante nello stesso settore se iscritta all’elenco ex lege n. 4/2013 e se rilascia l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati; possono altresì essere ammessi in qualità di Soci in Formazione tutti i professionisti che hanno già intrapreso un adeguato percorso di tirocinio ritenuto valido dal Consiglio Direttivo: a tal fine, il periodo di tirocinio già effettuato può essere riconosciuto ai fini di quanto previsto dell’art. 6, § 1, lett. c., del presente Statuto.
Art. 22 – Norma di rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalle leggi che ne regolano la qualifica, dalle altre leggi e dal Codice civile, in quanto compatibili.