Codice deontologico

Associazione Nazionale Consulenti della persona, della coppia e della famiglia il Bilanciere

Codice etico e deontologico
del Consulente della persona della Coppia e della Famiglia
dell’Associazione Nazionale il Bilanciere
disciplinata dalla Legge n. 4/2013
(Approvato dal Consiglio Direttivo del 26 marzo 2021)

Premessa

Il Bilanciere Associazione Nazionale dei Consulenti della persona della coppia e della famiglia (di seguito denominata solo Il Bilanciere) adotta il presente codice etico e deontologico, relativo alla professione di Consulente della persona, della coppia e della famiglia (di seguito nominato solo Consulente) in quanto per definirsi tale esso debba tenere un comportamento etico basato sia sui principi e i valori comuni ai diversi orientamenti teorici, sia sulle norme proprie della pratica professionale a tutela e garanzia non solo delle persone che a lui si rivolgono (singoli, coppie, famiglie, gruppi o istituzioni) ma anche con i colleghi e con ogni altro professionista, oltre ad avere un comportamento consono alla professione anche nella sfera privata.
Esso raccoglie l’insieme dei principi e delle norme che il professionista Consulente deve osservare nell’esercizio della sua professione, svolta in qualsiasi ambito, secondo le finalità e gli scopi propri della professione. Tutti i Soci de “Il Bilanciere” si riconoscono e si impegnano al rispetto dei principi e delle norme in esso contenute.
Il Presente Codice è da applicarsi a tutte le attività che ad esso possono essere associate quali, ad esempio, la formazione, la supervisione, le pubblicazioni, la ricerca, la pubblicità, ecc., inoltre prende a riferimento le indicazioni contenute nella Legge n.4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

Principi generali

1. La Consulenza Familiare, così come descritta dall’Art. 3 comma 1 dello Statuto de “Il Bilanciere”, è intesa come una metodologia di aiuto alla persona, alla coppia e alla famiglia diretta a favorire la crescita personale per rendere i soggetti autonomi e responsabili delle proprie scelte.
2. Il Consulente attua la professione in libertà ed autonomia ed opera nella correttezza, nel rispetto della dignità, dell’autodeterminazione, della riservatezza e dei diritti delle persone senza alcuna discriminazione di etnia o cultura, di religione, di età, di genere o orientamento sessuale, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia o disabilità e in qualsiasi condizione sociale o istituzionale egli si trovi ad operare.
3. Il Consulente si assume la responsabilità professionale del proprio agire, operando con trasparenza, onestà e coerenza.
4. Il Consulente iscritto a “Il Bilanciere” si impegna ad accettare e rispettare lo Statuto, il Regolamento Generale e le norme riportate nel presente Codice etico e deontologico.
Associazione Nazionale Consulenti della persona, della coppia e della famiglia il Bilanciere
5. Il Consulente che abbia anche altre formazioni professionali e fosse contemporaneamente
iscritto a Ordini od Albi professionali, eserciterà la sua professione di Consulente nel pieno
rispetto degli ambiti e delle competenze.
6. Il Consulente rispetterà, altresì, le leggi vigenti dello Stato Italiano o dello Stato estero dove
si trovasse ad operare e sempre nel rispetto del presente Codice.
7. I principi e le norme del presente codice vanno applicate anche nel caso in cui la prestazione
professionale avvenga da remoto con qualsiasi mezzo elettronico e/o telematico.
8. L’inosservanza dei principi e delle norme del presente Codice può comportare
l’applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento e dal presente Codice.
Gli eventuali provvedimenti o sanzioni verranno applicate anche qualora il Socio sia
dimissionario.

Sezione Professionalità

1. Il Consulente può operare in regime di libera professione o come dipendente o volontario di
un Ente pubblico o privato che richiede la sua professionalità, anche secondo la Legge
405/1975 e successive modificazioni.
2. Il Consulente esercita in piena libertà la propria professione al fine di, accrescere il
benessere delle persone che accoglie nella relazione di aiuto, promuovendo la cultura delle
relazioni interpersonali con competenza, buon senso, responsabilità e rispetto.
3. Il Consulente è responsabile nei confronti dell’Associazione, che tutela la dignità, la
professionalità, la correttezza, il rigore scientifico, la deontologia degli associati e della
professione, rispetto all’utilizzo di contenuti e metodi autonomamente scelti nell’esercizio
della professione.
4. Il Consulente si impegna ad operare nel proprio ambito di competenza socio-educativo per il
quale ha ricevuto un’adeguata formazione interdisciplinare, attraverso la partecipazione a
Corsi di formazione almeno triennali tenuti da Scuole ritenute valide da “Il Bilanciere”.
5. Il Consulente, oltre ad esercitare la professione, è tenuto a mantenere un aggiornamento
costante e permanente secondo il Regolamento del “Il Bilanciere”.
6. Il Consulente nell’esercizio della professione si attiene alle specifiche competenze acquisite
rispettando gli ambiti di intervento delle altre professioni.
7. Il Consulente nell’esercizio professionale, nella formazione continua e nella Supervisione
(di gruppo o individuale) può avvalersi della collaborazione di colleghi e di professionisti
esperti in altre discipline, anche per invii, nel rispetto della deontologia specifica di ogni
professione e nella piena collaborazione.
Associazione Nazionale Consulenti della persona, della coppia e della famiglia il Bilanciere
8. Il Consulente si astiene dall’esprimere pubblicamente giudizi negativi o falsi relativamente:
– alla professionalità di colleghi che possano arrecare loro danno morale, materiale e personale;
– alla professione del Consulente della persona della coppia e della famiglia.
9. Il Consulente manterrà un comportamento etico al fine di non trarre alcun vantaggio o profitto illecito dal suo stato professionale.
10. Il Consulente è libero di prestare la propria opera gratuitamente o dietro congruo compenso, se non diversamente retribuito dall’Ente con cui collabora, ed indipendentemente dal risultato della Consulenza Familiare.
11. Il Consulente condivide con “Il Bilanciere” le proprie conoscenze in merito a nuove metodiche o strumenti utili alla crescita umana e professionale.
12. Il Consulente si adopera per far conoscere alla comunità civile la professione e la professionalità del Consulente della persona della coppia e della famiglia nel rispetto dei principi contenuti nel presente Codice.
13. Il Consulente mette a conoscenza i membri del Consiglio Direttivo de “Il Bilanciere” qualora venisse a conoscenza di comportamenti o iniziative contrarie o ingannevoli alla deontologia professionale.
14. Il Consulente si impegna al rispetto dell’ambiente e del regno animale e vegetale.

Rapporti con le persone richiedenti

1. Il Consulente nel rapporto con le persone che chiedono aiuto avrà cura di specificare il proprio ruolo professionale, la metodologia, le finalità, le competenze e la durata indicativa del percorso.
2. Il Consulente manterrà la sua etica professionale consapevole che il suo operato può avere effetti significativi sulle dinamiche relazionali nella vita della persona (sia singolo, in coppia, in famiglia o nella società).
3. Il Consulente, nel rispetto della normativa vigente, ha l’obbligo del segreto professionale in qualunque ambito operi, avendo cura di preservare l’identità della persona e qualsiasi riferimento atto a far riconoscere la persona o il gruppo relativamente a:
– colloqui
– documentazione relativa ai dati personali e particolari e le eventuali comunicazioni
– cartella personale.
4. Il segreto professionale può essere rivelato solo con il consenso scritto della persona e solo nei casi stabiliti dalla normativa vigente, purché non lesivo del diritto alla segretezza di altre persone coinvolte.
Associazione Nazionale Consulenti della persona, della coppia e della famiglia il Bilanciere
5. Nel caso di richiedenti minorenni o interdetti il Consulente ha l’obbligo di richiedere il consenso scritto a chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
6. Il Consulente rispetterà la libertà di scelta della persona riguardo al professionista a cui rivolgersi.
7. Il Consulente avrà particolare cura nel valorizzare le risorse della persona che chiede aiuto per favorire il superamento delle sue difficoltà nel rispetto incondizionato della dignità, delle convinzioni etiche, religiose, di genere, etniche ed altre che siano per loro importanti.
8. Il Consulente, dopo attenta osservazione e un efficace autoascolto sull’andamento della consulenza familiare e a seguito del confronto con l’equipe o con il Supervisore può comunicare alla persona:
– L’invio ad altro professionista
– L’interruzione del rapporto di consulenza familiare
9. Il Consulente evita sovrapposizioni tra il suo ruolo professionale e la sua vita privata che possono avere ingerenze nello svolgimento della propria attività. Parimenti eviterà di avere rapporti professionali con coloro i quali abbia avuto o abbia relazioni di parentela, affettivi, sessuali, e/o sentimentali.

Sezione rapporto con la Società

1. Il Consulente che lavora o collabora con Enti pubblici e privati, Società o istituzioni avrà cura di accettare esclusivamente incarichi che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale nel rispetto del presente Codice e nell’esclusivo interesse del destinatario della prestazione.
2. Il Consulente, qualora operi in un’Istituzione o in un Consultorio familiare, si adopera nel collaborare con le diverse figure professionali, rispettando le diverse competenze specialistiche, contribuendo al perseguimento delle finalità e degli scopi dell’istituzione stessa, partecipando attivamente al gruppo di lavoro interdisciplinare.
3. Il Consulente che presta la sua opera professionale dietro mandato di Enti, Istituzioni e soggetti esterni al rapporto di lavoro e di collaborazione abituali, specificherà agli stessi il suo ruolo professionale e gli scopi degli interventi; se richiesto rilascerà apposita certificazione dell’avvenuta prestazione nel rispetto del segreto professionale.

Sezione Sanzioni Disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo de “Il Bilanciere”, qualora venga informato o riscontri che un Socio abbia contravvenuto ai principi contenuti nel presente Codice etico e deontologico, provvederà ad applicare le sanzioni nella misura della gravità, del tipo dell’infrazione commessa e dell’eventuale reiterazione nei seguenti modi:
Associazione Nazionale Consulenti della persona, della coppia e della famiglia il Bilanciere
– Richiamo scritto
– Sospensione temporanea in attesa di accertamenti
– Cancellazione dall’elenco dei professionisti
– Decadenza da Socio.
2. Eventuali ricorsi verso i provvedimenti attuati dal Consiglio Direttivo concernenti il presente Codice etico e deontologico vanno indirizzati al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della sanzione.
Il Collegio dei Probiviri provvederà alla comunicazione del proprio parere entro 60 gg. dal ricevimento del ricorso.
Il suo verdetto è insindacabile.

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Codice etico e deontologico si fa riferimento alle norme e alla Leggi dello Stato italiano e dell’Unione Europea, in quanto compatibili, ed in particolare all’art. 622 del Codice penale, al DLgs. del 30/06/2002 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.