- Alessandra Testani – Presidente
- Amelia De Vincentis – Vice Presidente
- Francesco Fabrizio – Segretario
- Caterina Conforti – Tesoriere
- Francesca Frangipane – Consigliere con delega alla Rivista
- D’oriano Marisa – Consigliere con delega al Tirocinio
- De Fusco Luigi – Consigliere con delega al Sito
Dall'Art. 12 – dello Statuto dell'Associazione Nazionale il Bilanciere
il Consiglio Direttivo
§1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove Soci eletti dall’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo coloro che sono eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo Soci con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado nonché con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado con coloro che sono eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco.
§2 Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri, elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente (Art. 13), il Segretario e il Tesoriere (Art. 15).
§3 A ciascuno dei consiglieri che non rivestono le qualifiche di cui al precedente paragrafo affida una delle seguenti deleghe:
a. alla Rivista dell’Associazione con potere di nominare un Comitato di Redazione e coordinarlo;
b. al Sito Web con funzione di raccordo con il webmaster ed altri eventuali collaboratori da lui scelti;
c. al Tirocinio con funzione di coordinarne l’attuazione attraverso convenzioni e di verificarne il corretto svolgimento così come illustrato nei Regolamenti
dell’Associazione in vigore.
§4 Ad ogni consigliere il Consiglio Direttivo può affidare propri compiti o funzioni con apposita delibera.
§5 Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede attingendo al primo nominativo dei non eletti della lista inerente all’ultima elezione.
In assenza di un nominativo disponibile, il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l’Assemblea per l’elezione del nuovo consigliere. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
§6 Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo l’Assemblea dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine di 60 giorni.
§7 Le riunioni del Consiglio sono convocate almeno otto giorni prima della data della riunione, con avviso contenente l’ordine del giorno inviato con ogni mezzo idoneo a dare prova dell’avvenuta ricezione. In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato non meno di tre giorni prima della riunione. Le riunioni e le relative deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano, anche per tele-audioconferenza, tutti i consiglieri in carica e tutti siano stati sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
§8 Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (tele-audioconferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
e. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
f. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;
g. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
h. che nell’avviso di convocazione siano indicate le modalità con le quali effettuare il collegamento.
§9 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, non computando il voto degli astenuti.
§10 Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per la gestione e l’amministrazione, ad eccezione di quanto il presente Statuto assegna alle competenze dell’Assemblea. Esso può delegare, per singoli atti e a tempo determinato, i suoi poteri al Presidente o singoli Consiglieri.
§11 In particolare al Consiglio Direttivo spetta:
a. curare l’esecuzione delle delibere assembleari e, in generale, il perseguimento dei fini sociali;
b. presentare all’approvazione dell’Assemblea le linee-guida di azione annuale per il perseguimento delle finalità statutarie;
c. deliberare l’ammissione, la decadenza o l’esclusione dei Soci;
d. redigere eventuali regolamenti e/o codici di condotta relativi al presente statuto, da presentare all’approvazione dell’Assemblea;
e. istituire, sotto la propria responsabilità, nuovi organi delegati, consultivi di controllo o di altra natura, uffici amministrativi e di segreteria, nominandone i relativi componenti;
f. determinare la quota sociale ed eventuali sue integrazioni nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità;
g. convocare, salvo quanto sopra, l’assemblea ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
h. nominare al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione, il Segretario e il Tesoriere;
i. deliberare l’ammissione dei Soci;
j. proporre l’esclusione dei Soci;
k. proporre all’assemblea eventuali modifiche statutarie;
l. ogni altro atto/delibera che lo Statuto non affidi all’Assemblea, forma il bilancio preventivo e consuntivo, propone l’importo delle quote sociali, amministra i fondi sociali, delibera su tutti gli oggetti concernenti la vita dell’Associazione.
§12 Al Consiglio Direttivo spetta, altresì, il compito di vigilare sui Soci aderenti all’Associazione affinché rispettino le indicazioni statutarie, il Codice deontologico, i Regolamenti in vigore e mantengano i requisiti richiesti dallo Statuto, dal Codice deontologico e dai Regolamenti in essere per mantenere la qualifica di Socio. A tale scopo il Consiglio Direttivo può provvedere alle opportune verifiche tramite persone qualificate opportunamente delegate. Ѐ ammesso, da parte dei soci, il ricorso al Collegio dei Probiviri per quanto eventualmente viene contestato entro 30 giorni dal ricevimento di eventuale comunicazione scritta dei provvedimenti adottati.