CESARITTI AURELIO
SAVOIA LUCIA
TOLONE PAOLA
Il Collegio dei Probiviri
Dall'Art. 17 – dello Statuto dell'Associazione Nazionale il Bilanciere
§1 Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea dei Soci, si compone di tre membri eletti tra i Soci Fondatori, Ordinari o Onorari, ed elegge al proprio interno un Presidente. Fatta eccezione del primo mandato, i componenti devono possedere almeno 5 anni di iscrizione all’Associazione. Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni. Esso è validamente costituito con l’intervento di tutti i membri eletti.
§2 Il Collegio dei Probiviri decide, inappellabilmente:
a. sulle violazioni al presente Statuto ed al Codice deontologico dell’Associazione da parte degli associati, su istanza di qualsiasi associato;
b. sulle violazioni contestate agli organi dell’Associazione, previa delibera dell’Assemblea;
c. sul ricorso presentato dai Soci esclusi o dagli aspiranti Soci la cui richiesta sia stata rifiutata dai provvedimenti del Consiglio Direttivo;
d. sul ricorso di coloro che avendo la qualifica di Socio in Formazione, pur avendo svolto il Tirocinio, non sono ritenuti idonei ad essere qualificati quali Soci Ordinari e svolgere le specifiche attività ad essi riconosciute.
§3 Esso, inoltre, è competente per promuovere una conciliazione su ogni controversia che possa insorgere tra gli Associati e l’Associazione.